(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana, n. 22 del 26 maggio 1997) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Art. 1. Sostituzione del primo comma dell'art. 7 1. Il primo comma dell'art. 7 e' cosi' sostituito: "1. Gli oneri finanziari per l'attivita' della commissione gravano su apposito capitolo del bilancio regionale".