(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana, n. 22
                         del 26 maggio 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
              Sostituzione del primo comma dell'art. 7
 
  1. Il primo comma dell'art. 7 e' cosi' sostituito:
   "1. Gli oneri finanziari per l'attivita' della commissione gravano
su apposito capitolo del bilancio regionale".